Senato regio
Camera elettiva

Art. 33. - Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età, di quaranta anni compiuti.
Art. 34. - I Principi della Famiglia Reale fanno di pieno diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a ventuno anni, ed hanno voto a venticinque.
Art. 35. - Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re. Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretari.
Art. 36. - Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. In questi casi il Senato non è capo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziari, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.
Art. 38. - Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne' suoi archivi.
Art. 39. - La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi Elettorali conformemente alla legge.
Art. 40. - Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.
Art. 41. - I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole province in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.
Art. 42. - I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pieno diritto alla spirazione di questo termine.
Art. 43. - Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretari della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.
Si trattava di una Costituzione flessibile, perché poteva essere modificata senza procedure speciali, con una semplice legge ordinaria.
1. breve elenco dei diritti di libertà per i cittadini;
2. parlamento formato da due camere: una eletta dai cittadini, quella dei Deputati, e una nominata dal Re, quella dei Senatori. Il diritto di voto era regolato da una legge elettorale che prevedeva l'esclusione di tutte le donne e anche dei maschi che non avessero un reddito elevato;
3. al Re veniva riconosciuto un ampio potere: era a capo del potere esecutivo e sceglieva i Ministri, che rispondevano del loro operato solo a lui. La giustizia era attuata in suo nome e le leggi, fatte dal Parlamento, non entravano in vigore se il Re non le approvava (diritto di sanzione). Questo potere così forte si spiega con il fatto che era stato il sovrano stesso a decidere il contenuto dello Statuto (Costituzione concessa);
4. non era previsto alcun intervento dello Stato a garanzia dei diritti sociali (istruzione, salute e lavoro).

COSTITUZIONE REPUBBLICANA
CAMERE ELETTIVE E GOVERNO PARLAMENTARE
L’art. 55 della Costituzione stabilisce che il Parlamento italiano si compone di due organi: la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica, ai quali la Costituzione assegna identici poteri, in virtù del principio del bicameralismo perfetto voluto dai costituenti.
In sintesi, le principali funzioni ad esse attribuite sono:
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la funzione di indirizzo politico, che si esprime tramite il conferimento e la revoca della fiducia al Governo (art. 94), nonché attraverso l’approvazione di mozioni, risoluzioni e ordini del giorno
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la funzione di controllo sull’Esecutivo, che si concretizza mediante gli atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze, mozioni).